Art. 29.
(Istituzioni concertistico-orchestrali).

      1. La qualifica di «istituzione concertistico-orchestrale» è attribuita dal Ministro dei beni e delle attività culturali, su proposta della regione in cui ha sede l'istituzione, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

 

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      2. Sono definiti istituzioni concertistico-orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione in cui hanno la sede.
      3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dei beni e delle attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

          a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza fine di lucro e con almeno tre anni di attività;

          b) statuto che presenta garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali;

          c) presenza della direzione artistica;

          d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, nonché, eventualmente, delle somme comunque ricevute da enti pubblici territoriali e di quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica con propria deliberazione;

          e) personale con rapporto di lavoro stabile.

      4. L'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali è svolta sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b).
      5. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi triennali culturali di cui al comma 4.
      6. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, le istituzioni concertistico-orchestrali, già riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800, e successive modificazioni, sono autorizzate a destinare a tale scopo una quota non superiore al 2 per cento

 

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delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la regione in cui l'istituzione ha sede e verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, procede, ogni tre anni, alla conferma della qualifica di istituzione concertistico-orchestrale.
      8. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è attribuita ai soggetti già titolari di tale qualifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800, e successive modificazioni.